BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO n. 13/2010, indetto ai sensi della L.R. 20/12/1984, n.54, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Ruvo di Puglia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.
Gli interessati possono partecipare ad una sola assegnazione nell’ambito regionale.
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell’art. 2 della L. R. 20-12-84, n. 54, può partecipare al presente concorso:
a) chi è in possesso della cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; i cittadini di Stati membri della U.E. che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e qui vi risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani. Possono partecipare, altresì, i lavoratori extracomunitari residenti da almeno due anni nel Comune, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della L.R. 11/5/1990 n. 29;
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il presente bando di concorso, salvo che trattasi di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 13 della Legge 27-7-78, n. 392, sia non inferiore a 40 mq. per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 60 mq. per tre - quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre;
d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27-7-78, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il presente bando di concorso.
Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla Legge 27-7-78, n. 392 e dei parametri indicati nella L.R. 20-12-84, n. 54;
e) chi non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad Euro 13.000,00(fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi della Legge 5-7-78, n. 457 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di Euro 516,45, per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%). il reddito di riferimento è quello relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere c)-d)-e)-g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Art. 2 - RISERVE Dl ALLOGGI
Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per particolari situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell’ art. 14 della L.R. n. 54/84. Per i programmi di mobilità, di cui agli artt. 41 e seguenti, sarà riservata la quota dei 10% degli alloggi di nuova assegnazione.
Art. 3 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere compilate su apposito modulo, in distribuzione presso l‘Ufficio Casa.
Nel predetto modulo è contenuta apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che ciascun concorrente dovrà compilare con esattezza. Tale dichiarazione, infatti, è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e determineranno l’automatica esclusione dal concorso.
Il concorrente è tenuto comunque a produrre la seguente documentazione, qualora intenda avvalersi dell’attribuzione del corrispondente punteggio:
1. Attestazione comprovante lo stato di menomazione del concorrente e/o altro componente il nucleo familiare, tale da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore di due terzi;
2. Certificato dell’autorità Consolare, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all’estero e di rientro in Italia – da non più di dodici mesi dalla data del presente bando di concorso – dell’emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
3. Attestazione rilasciata dal Prefetto, comprovante la qualifica di profugo;
4. Provvedimento emesso dall’Autorità competente dalla quale si evinca la necessità dell’abbandono dell’alloggio occupato;
5. Provvedimento attestante il trasferimento d’ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
6. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
7. Attestato del datore del lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente, qualora la distanza tra il luogo di lavoro ed il comune di residenza sia superiore a 40 Km.;
8. Contratto di locazione registrato, dal quale risulti che il canone di locazione, determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 25% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
9. Ogni altro documento ritenuto utile per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.
LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARÀ EFFETTUATA SULLA SCORTA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA.
I CONCORRENTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA VIGENTE CHE ABBIANO PRESENTATO ISTANZA ENTRO L’ANNO 2008 SONO TENUTI A RIPRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Art. 4 - RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI
Le domande relative al presente bando di concorso devono essere inviate, a pena di esclusione, soltanto a mezzo raccomandata, al Comune di Ruvo di Puglia entro il 15.7.2010; per i lavoratori emigrati all’estero residenti in Europa, entro il 14.8.2010; per i lavoratori emigrati all’estero residenti in Paesi extraeuropei entro il 30.8.2010. Farà fede la data del timbro postale.
Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive regionali dichiarate dal concorrente, il Comune provvede all’attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda, nonché alla formazione dell’elenco dei concorrenti secondo l’ordine dei predetti punteggi provvisori.
In calce all’elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.
È facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande e di formazione dell’elenco e della graduatoria, eseguire controlli sulle situazioni denunciate dai concorrenti nelle domande.
L’elenco, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l’indicazione dei modi e dei termini per l’opposizione, è pubblicato nell’albo pretorio del Comune per trenta giorni; ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia della pubblicazione dell’elenco e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco ovvero, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono produrre opposizione al Sindaco.
L’elenco, unitamente alle domande, alla documentazione ed ai ricorsi, è trasmesso all’apposita commissione per la formazione della graduatoria entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per il ricorso. La commissione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi e formula la graduatoria definitiva che sarà pubblicata nell’albo pretorio del Comune e costituirà provvedimento definitivo.
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell’art. 9 della Legge regionale più volte citata e cioè, mediante bandi dì concorso integrativi o eventuali bandi integrativi annuali (questi ultimi solo per specifiche condizioni).
Ai bandi integrativi possono partecipare sia nuovi aspiranti all’assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
Art. 5 - GRADUATORIE SPECIALI
I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, handicappati), di cui ai punti a-3, a-4, a-5, dell’art. 6, 1 comma L.R. n. 54/84, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi è effettuata, in base all’ordine della graduatoria definitiva, dal Sindaco del Comune territorialmente competente.
In sede di assegnazione viene verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.
Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 24 e seguenti della L. R. n. 54/84.
Art. 7 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. 20-12-1984, n. 54.
Ruvo di Puglia 14.6.2010
Il Dirigente ad interim Settore LL. PP.
Manutenzioni, Immobili ed Infrastrutture IL SINDACO
(Ing. Gennaro Casciello) (ING. MICHELE STRAGAPEDE